Disegni e modelli comunitari. Clausola cosiddetta “di riparazione". Pronuncia della Corte di Giustizia


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Riparazione del prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario – Misure che devono essere adottate dall'utilizzatore per avvalersi della clausola cosiddetta "di riparazione" – Cerchione replica per autovettura identico al modello di cerchione originario

30/01/2020 | 16:00
Autore: Marco Esposito

la Corte di Giustizia con la sentenza del 20 dicembre 2017 nelle cause riunite C-397/16 e C-435/16,  ha chiarito  che l'esigenza secondo cui dall'aspetto del prodotto complesso deve dipendere il disegno o modello protetto non rientra tra le condizioni necessarie ai fini dell'applicazione della clausola di riparazione. La sentenza indica espressamente che i cerchioni per autovetture devono essere qualificati come come componenti di un prodotto complesso, ai fini dell'art. 110 del Reg. 6/02, dato che in assenza del cerchione il prodotto complesso automobile non potrebbe essere utilizzato. La Corte ha precisato che, sebbene l'art. 110 del Reg. 6/02 sia intitolato "Disposizione transitoria", esso è ovviamente vincolante e si applica sino alla sua modifica o abrogazione. La Corte ha poi  individuato la ratio sottesa alla clausola di riparazione che è quella di evitare che, per i prodotti complessi costosi e aventi lunga durata come gli autoveicoli, si costituisca un mercato delle parti di ricambio vincolato, che obblighi il consumatore a rivolgersi soltanto al fabbricante del prodotto complesso per l'acquisto dei componenti di ricambio. Quanto all'oggetto della sostituzione, la Corte ha invece precisato che il componente deve essere identico, dal punto di vista estetico, al componente d'origine.Lo scopo della sostituzione deve essere la riparazione del prodotto complesso, in quanto il componente d'origine è ad esempio mancante o danneggiato. La clausola di riparazione, non copre dunque  sostituzioni per motivi estetici o di personalizzazione del prodotto complesso. In  tema dell'onere di diligenza gravante sul fabbricante/venditore, la Corte ha precisato,  che quest'ultimo non può essere tenuto a garantire in modo oggettivo che i componenti saranno effettivamente adoperati dagli utilizzatori finali per scopi coerenti con la clausola di riparazione e che i fabbricanti/venditori hanno comunque un obbligo di diligenza per quanto attiene al rispetto, da parte degli utilizzatori a valle, delle condizioni imposte dall'art. 110.

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