Iva in dogana.
La Corte di Cassazione con la sentenza 24 settembre 2019, n. 23674 ha formulato il seguente principio di diritto: “In caso di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito fiscale, l’autore della dichiarazione doganale non risponde del mancato versamento dell’imposta relativa all’estrazione dei beni”.
La decisione, basandosi sulla sentenza della Corte di giustizia nel caso Equoland (Corte di Giustizia, 17 luglio 2014, C-272/13), con cui si è riconosciuto che l’Iva all’importazione, pur essendo liquidata e riscossa con le procedure proprie dei diritti doganali, non rappresenta un “dazio”, bensì un tributo interno, si fonda sul fatto che in tutte le circostanze in cui l'immissione in libera pratica dei beni non coincide con l'immissione in consumo degli stessi il presupposto impositivo dell'IVA differisce da quello doganale.
La pronuncia riduce notevolmente la responsabilità del rappresentante doganale indiretto che risponde però solidalmente ed in maniera automatica ed oggettiva con l'importatore per il tributo doganale secondo un orientamento della Cassazione espresso dalla ordinanza del 22 febbraio 2019 nr. 5311